Art. 1.- Definizioni.
1.1. Ai fini della presente Contratto (di seguito denominata “Contratto”) i termini sotto trascritti hanno il significato rispettivamente indicato a fianco.
.) “luogo di destino”: si tratta del luogo nel quale dovrà essere trasportato ed immagazzinato quanto fornito dal Venditore.
.) “spedizione”: con tale espressione si intende convenzionalmente indicare (i) la consegna da parte del Venditore al primo vettore, oppure (ii) nel caso di consegna “franco fabbrica del Venditore”, la messa a disposizione delle merci a favore del Compratore.
Art. 2.- Oggetto.
2.1. Oggetto del Contratto è esclusivamente la fornitura, da parte del Venditore al Compratore di quanto espressamente e specificamente nello stesso precisato.
Art. 3.- Prezzi.
3.1. I prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili purché il Contratto prenda efficacia entro e non oltre 3 mesi dalla data della sua sottoscrizione da parte del Venditore.
Art. 4.- Modalità di pagamento del prezzo. Contestazioni.
4.1. In conformità all’art. 1182 comma 3 c.c., i pagamenti dovuti dal Compratore dovranno essere effettuati presso la sede del Venditore, restando inteso che tali pagamenti si intenderanno ivi effettuati solamente quando accreditati in via definitiva sul conto corrente del Venditore presso la banca da esso designata.
4.2. Il ritardo ingiustificato dei pagamenti alle loro scadenze contrattuali dà diritto al Venditore di addebitare gli interessi passivi (a un tasso pari all’EURIBOR a sei mesi, calcolato alla data di scadenza originaria o prorogata del credito e maggiorato di uno spread di 7 punti percentuali, o all’eventuale minor tasso massimo previsto dalla legge applicabile) per ritardato pagamento, senza pregiudizio di ogni diritto spettante al Venditore stesso per il mancato pagamento alle scadenze convenute.
Il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata comporta la facoltà del Venditore di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto o in parte, del credito residuo.
4.3. Qualunque contestazione in merito all’esecuzione del presente Contratto non dà diritto al Compratore di sospendere o di ritardare i pagamenti.
4.4. Il Venditore ha la facoltà di sospendere e/o risolvere il presente Contratto, con effetto immediato:
a) qualora il Compratore non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo; nonché
b) qualora il Compratore sia sottoposto ad una procedura di carattere concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione (restando inteso che la risoluzione avrà luogo a semplice richiesta del Venditore).
4.5. In caso di grave inadempimento da parte del Compratore delle obbligazioni stabilite a suo carico dal presente Contratto, il Venditore ha diritto di ritenere come penale la somma pagata dal Compratore a titolo di anticipo, salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 5.- Riserva della proprietà.
5.1. Per espresso e specifico patto intercorrente tra le parti, la vendita è effettuata con riserva di proprietà su ciascuno dei beni venduti a norma del presente Contratto, sino al totale pagamento del prezzo pattuito (interessi compresi), ai sensi del disposto dell’art. 1523 c.c..
5.2. Il Compratore si impegna a non cedere e a non dare in uso i macchinari a terzi, come pure a non rimuovere gli stessi, senza il consenso del Venditore, manifestato nelle forme del successivo art. 14.
5.3. Il mancato pagamento, nei termini convenuti, anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo della vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate, comporta sia la facoltà del Venditore di risolvere il presente Contratto, con effetto dal momento della comunicazione al Compratore, sia la facoltà del Venditore di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto od in parte, del credito residuo. In caso di risoluzione il Venditore avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione dei macchinari venduti e di trattenere a titolo di compenso per l’uso dei macchinari stessi le rate riscosse, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.
5.4. Il Compratore riconosce che i macchinari, anche ove fissati/ancorati al terreno, non potranno comunque ritenersi incorporati al suolo e che i medesimi non accederanno al suolo stesso, rimanendo di proprietà del Venditore fino all’integrale pagamento del prezzo. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Compratore dichiara di costituire ogni più ampio diritto a favore del Venditore in relazione a quanto precede.
E’ facoltà del Venditore rinunciare per iscritto alle disposizioni del presente Art. 5.
Art. 6.- Termini di consegna.
6.1. Qualora vengano accertati ritardi nella consegna per colpa del Venditore, il Compratore, che abbia compiutamente dimostrato di aver subito danni a causa degli stessi, può chiedere, a titolo di integrale risarcimento e a tacitazione pure di ogni altro suo diritto o pretesa, un indennizzo per il ritardo subito, tuttavia con una franchigia di 15 giorni, il cui ammontare sarà pari, per ogni settimana di ritardo successiva a detto periodo di franchigia, allo 0,5% del prezzo concordato per la parte di fornitura in relazione alla quale si è verificato il ritardo, fino ad un massimo del 3% di tale prezzo.
6.2. Qualora, a macchinari approntati, la consegna non possa avere luogo per cause indipendenti dal Venditore, trascorsi 15 giorni dall’avviso di merce pronta, il Venditore medesimo ha facoltà sia di procedere all’emissione della fattura dando corso alle condizioni di pagamento pattuite, sia di addebitare al Compratore ogni onere o spesa conseguente alla mancata consegna della merce stessa.
6.3. Resta inteso che il rischio passa a carico del Compratore in conformità al termine di consegna convenuto. In occasione di ciascuna spedizione il Venditore invia al Compratore copia delle fatture, nonché della distinta colli.
Art. 7.- Installazione e collaudo.
7.1. Il Compratore è responsabile in via esclusiva per la predisposizione dei locali e degli allacciamenti, nonché per la fornitura dei materiali necessari, ai fini dell’installazione dei macchinari forniti, restando inteso che detta installazione avrà luogo sotto la supervisione e direzione del Compratore.
7.2. Trattandosi di macchinari usati, rimane escluso di norma il collaudo, che tuttavia potrà avere luogo – dopo la conclusione delle operazioni di installazione – come mero collaudo di funzionalità, se richiesto dal Venditore o concordato per iscritto dalle parti, secondo le modalità previste dagli Annessi al presente Contratto. In relazione ad eventuali difettosità della fornitura si applica unicamente una garanzia, per vizi meccanici ed elettrici, consistente – a scelta del Venditore – nella riparazione o sostituzione, nel più breve tempo possibile, delle parti strutturali dei macchinari che risultino rotte o difettose, per vizi di origine, escluse le parti di normale usura. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà franco fabbrica del Compratore. La garanzia perde ogni efficacia e resta esclusa ogni responsabilità del Venditore con riguardo ai danni di qualsiasi natura causati da:
-errate manovre del personale del Compratore;
-uso di materie prime non adeguate;
-trattamento difettoso o trascurato;
-installazione sui macchinari di apparecchiature o ricambi non forniti dal Venditore;
-modifiche apportate senza il consenso del Venditore;
-installazione o messa in marcia non effettuati secondo le istruzioni;
uso improprio, cattiva manutenzione e/o comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso;
ogni altra causa non imputabile al Venditore.
8.1. La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia del vizio o della mancanza di qualità dal Compratore al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui il Compratore ne ha fatto la scoperta, nonché all’espressa richiesta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La durata della garanzia non può comunque prolungarsi oltre i 12 mesi dalla data di spedizione.
8.2. Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del Contratto.
Art. 9.- Penalità eventualmente a carico del Venditore.
9.1. Resta inteso che, in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore derivanti dal presente Contratto, le penali previste dal presente Contratto esauriscono compiutamente la responsabilità per inadempimento del Venditore, e rimane comunque esclusa la responsabilità del medesimo per danni da mancata o ridotta produzione, nonché per danni indiretti e consequenziali.
Art. 10.- Forza maggiore.
10.1. Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede, ad eccezione dell’obbligo del Compratore di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite.
Art. 11.- Forma scritta. Intero accordo tra le parti.
11.1. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti, supera ogni precedente accordo scritto o verbale intercorso tra le parti con riguardo alla materia che ne forma oggetto e potrà essere modificato solamente per iscritto.
Art. 12.- Crediti.
12.1. Resta comunque salva la facoltà del Venditore di cedere in tutto o in parte a terzi il proprio credito in relazione al pagamento delle somme dovute dal Compratore a norma del presente Contratto, restando inteso che ai fini della notifica della suddetta cessione è sufficiente una semplice comunicazione scritta al Compratore stesso. Ove la cessione avvenga con la clausola pro-soluto, il Compratore rinunzia sin d’ora ai sensi dell’art. 1246 n. 4 c.c. a compensare il debito promanante dalla presente compravendita con eventuali debiti del Venditore nei propri confronti.
Art. 13.- Entrata in vigore del Contratto.
13.1. Il presente Contratto entrerà in vigore dal momento in cui il Compratore ne avrà reso al Venditore copia debitamente controfirmata. In ogni caso, il Venditore avrà la facoltà di recedere dal Contratto, senza che il Compratore possa far valere alcuna pretesa al riguardo, qualora il Compratore non sottoscriva il presente Contratto entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Venditore.
Art. 14.- Foro competente.
14.1. Per ogni controversia che possa derivare dall’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo in cui ha sede il Venditore, anche in ipotesi di azione relativa a cambiali, vaglia cambiari, tratte accettate ed assegni rilasciati quali mezzi di pagamento.
Art. 15. – Informativa sul trattamento dei dati personali.
15.1. Ai fini della normativa italiana sul trattamento dei dati personali, il Venditore informa il Compratore che i dati personali (anagrafici, identificativi, fiscali ed economici) relativi alle persone giuridiche che entrano in rapporti con il Venditore, così come i dati personali delle persone fisiche che per esse agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed elaborati, per finalità di carattere amministrativo- contabile. In particolare, tali finalità attengono alle seguenti attività: gestione di ordini e fatture; stipula di eventuali contratti (compresi contratti per l’assicurazione del credito del Venditore nei confronti del Compratore e contratti per la cessione di tale credito); amministrazione dei fornitori; adempimento delle obbligazioni contrattuali o di obblighi di legge. I suddetti dati potranno essere comunicati a terzi, in relazione alle finalità per le quali sono stati acquisiti e raccolti.
15.2. Quanto precede vale come informativa ai sensi della suddetta normativa ed il Compratore dichiara di dare il proprio consenso, per tutti i fini di legge, al trattamento dei suddetti dati da parte del Venditore. Il Compratore dichiara inoltre di essere a piena conoscenza del testo dell’art.7 del decreto legislativo 196/2003, in relazione ai “diritti dell’interessato”.